- 1. Scopo della procedura e contesto normativo di riferimento
- 2. Definizioni
- 3. Ambito di applicazione
- 4. Canale di segnalazione interna
- 5. Destinatario del canale di segnalazione interna
- 6.Gestione della segnalazione interna
6.1 Verifica preliminare della Segnalazione
6.2 Gestione della Segnalazione
6.3 Attività di indagine interna
6.4 Chiusura della Segnalazione - 7. Misure di protezione
7.1 Misure di protezione a tutela del Segnalante
7.2 Condizioni per l’applicazione delle misure di protezione - 8. Obblighi di riservatezza relativi all’identità del segnalante
- 9. Data Protection
- 10. Sanzioni
- 11. Canale di segnalazione esterna
- 12. Informazione e formazione
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1. SCOPO DELLA PROCEDURA E CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
La presente procedura si applica a Fantini Cosmi Spa e ha lo scopo di implementare e disciplinare un sistema di segnalazioni di irregolarità nell’ambito dell’attività svolta dalla Società ed è finalizzata, oltre che ad assicurare la conformità alle leggi ed alle politiche aziendali, anche a favorire una cultura etica e di integrità. Si chiede a tutti i dipendenti, i partner commerciali e qualsiasi altra persona che abbia una relazione con Fantini Cosmi Spa di rispettare questa politica e di utilizzare i canali di segnalazione disponibili per segnalare qualsiasi presunta violazione. In particolare, la procedura recepisce quanto previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (il “Decreto Whistleblowing”) di “attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, che disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. La procedura è altresì conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- 2. DEFINIZIONI
“ANAC” l’Autorità Nazionale Anticorruzione
“Codice Privacy” il D.Lgs. 30 giugno 2003, 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
“Comitato” indica un organismo ad hoc istituito dalla Società, destinatario e gestore delle Segnalazioni Whistleblowing, con l’obbligo di riservatezza sulle informazioni acquisite.
“Decreto Whistleblowing” il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24
“Segnalante\Persona segnalante” la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo
“Contesto lavorativo” le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile
“Persona coinvolta” la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;
“Destinatario” indica il Comitato come sopra individuato
“Direttiva” la Direttiva (UE) 2019/1937
“GDPR” il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
“Procedura” o “Whistleblowing Policy” la presente procedura approvata dall’Amministratore Delegato e sottoposta alla firma congiunta dell’Amministratore Delegato e del responsabile HR.
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3. AMBITO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO
Le violazioni che possono essere segnalate ai sensi del Decreto Whistleblowing devono avere ad oggetto comportamenti, atti illeciti\impropri od omissioni commesse dalla Società, dai suoi dipendenti o rappresentanti o in generale all’interno dell’ambito entro cui opera la stessa, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:
- I. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali (così come richiamati nel Decreto Whistleblowing) relativi ai seguenti settori: a) appalti pubblici; b) servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; c) sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; d) tutela dell’ambiente; e) radioprotezione e sicurezza nucleare; f) sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; g) salute pubblica; h) protezione dei consumatori; i) tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- II. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- III. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società, così come indicati nel Decreto Whistleblowing;
- IV4. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri I), II) e III).
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano esempi di illeciti segnalabili quali:
- – atti di corruzione o collusione
- – violazione di leggi e regolamenti
- – comportamenti discriminatorio di mobbing
- – violazione delle regole di etica professionale (ad esempio conflitto di interessi)
- – violazione delle regole a tutela degli interessi dei clienti;
- – comunicazione non autorizzata di informazioni riservate, furto o fuga di dati;
- – violazioni della salute e della sicurezza delle persone, dell’ambiente, rilevati nell’ambito delle attività svolte dalla Società o nell’ambito di attività svolte da un subappaltatore o da un fornitore nell’ambito di una relazione commerciale
- – danni a beni o cose
- – furti, frodi o malversazioni
I soggetti che possono effettuare le segnalazioni sono i seguenti:
- – i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
- – i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e all’art. 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività̀ lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- – i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività̀ lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- – i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- – i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
- – gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
Le segnalazioni possono essere effettuate anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
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4. CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
La Società ha attivato in conformità a quanto indicato dal Decreto Whistleblowing il seguente canale di segnalazione interna che, tramite specifica piattaforma adottata da Fantini Cosmi Spa, consente l’invio in modalità informatica di segnalazioni in forma scritta e garantisce – anche tramite strumenti di crittografia – la riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona Coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.
La piattaforma è accessibile attraverso il sito web di Fantini Cosmi Spa, mediante apposita sezione
https://fantinicosmi.trusty.report
È consentito effettuare Segnalazioni Whistleblowing Anonime. A questo proposito, si segnala che la piattaforma consente la possibilità per il Segnalante di restare in contatto con il Comitato durante la gestione della Segnalazione Anonima, potendo fornire chiarimenti e/o integrazioni documentali attraverso un sistema di messaggistica che ne garantisce l’anonimato.
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5. DESTINATARIO DEL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA
La Società ha individuato quale Destinatario delle Segnalazioni un ufficio dedicato, composto da personale specificamente formato al riguardo (il “Comitato”). Il Comitato è composto dai seguenti esponenti aziendali più un soggetto terzo:
Graziano Schiavi
Alessandra Felisatti
Avv.to Anna Capoluongo
Qualora un componente del Comitato sia una Persona Coinvolta nella Segnalazione, il Segnalante potrà decidere di indirizzare la Segnalazione soltanto agli altri membri del Comitato, con esclusione della Persona Coinvolta nella Segnalazione.
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6. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA
6.1 Verifica preliminare della Segnalazione
Al ricevimento della Segnalazione, il Comitato:
- a) rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione (sul punto, si consideri che la piattaforma provvede automaticamente all’invio di un primo avviso di ricezione appena ricevuta la Segnalazione);
- b) svolge un’analisi preliminare dei contenuti della stessa, se ritenuto dallo stesso opportuno anche con il supporto di consulenti esterni specializzati, al fine di valutarne la rilevanza in relazione all’ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing e, in generale, della Procedura;
- c) archivia la Segnalazione qualora ritenga che la medesima non sia ammissibile in ragione di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura, come ad esempio:
– manifesta infondatezza per l’assenza di elementi di fatto riconducibili alle Violazioni tipizzate;
– accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione; – segnalazioni relative a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante;
– produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite. In tal caso, il Comitato ai sensi di quanto previsto dal Decreto Whistleblowing e del Par. 6.2. della presente Procedura, dovrà avere cura di motivare per iscritto al Segnalante le ragioni dell’archiviazione; - d) prende in carico la gestione della Segnalazione.
Come previsto dall’art. 4, del Decreto Whistleblowing, la Segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Comitato deve essere trasmessa immediatamente (entro sette giorni) al Comitato, dandone contestuale notizia al Segnalante.
6.2. Gestione della Segnalazione
La gestione della Segnalazione avviene nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente Procedura. Nel gestire la Segnalazione, il Comitato svolge le seguenti attività:
- a) mantiene interlocuzioni con il Segnalante e – se necessario – richiede a quest’ultimo integrazioni; a tal riguardo, la piattaforma consente lo scambio di informazioni e\o documenti
- b) fornisce diligente seguito alle segnalazioni ricevute ammissibili
- c) fornisce riscontro alla Segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di ricevimento della segnalazione.
Il Comitato ha facoltà di richiedere il supporto di funzioni interne o consulenti esterni specializzati, nel rispetto dei requisiti di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing e dalla presente Procedura. Il Comitato ha inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni alla Persona Coinvolta durante lo svolgimento delle attività di gestione della Segnalazione. È fatta salva, inoltre, la possibilità per il Segnalante di fornire ulteriori informazioni nel caso in cui il fatto oggetto di Segnalazione sia proseguito, interrotto o addirittura aggravato.
Le Segnalazioni (e la documentazione correlata) sono conservate tramite la piattaforma per il tempo necessario al trattamento delle stesse e, comunque, non oltre cinque anni dalla data della comunicazione dell’esito finale del processo di gestione della Segnalazione.
6.3 Attività di indagine interna
Il Comitato al fine di valutare una Segnalazione può svolgere le opportune indagini interne necessarie sia direttamente sia incaricando – fermo restando l’obbligo di riservatezza – un soggetto interno o esterno alla Società. I membri del Comitato interagiscono scambiandosi informazioni e/o documenti per il tramite della piattaforma, la quale consente la creazione di un dossier per ciascun caso, nel quale sono archiviate le informazioni e la documentazione inerente a ciascuna Segnalazione.
6.4 Chiusura della Segnalazione
Le evidenze raccolte durante le indagini interne vengono analizzate per comprendere il contesto della Segnalazione, per stabilire se si sia effettivamente verificata una Violazione rilevante ai sensi della presente Procedura e/o del Decreto Whistleblowing, nonché per identificare misure disciplinari, misure idonee a rimediare alla situazione che si sia determinata e/o a evitare che una simile situazione possa ripetersi in futuro.
Inoltre, laddove sia stata accertata la commissione di una Violazione, il Comitato potrà:
- I. procedere all’instaurazione di un procedimento sanzionatorio nei confronti della Persona Coinvolta, nel rispetto della normativa, della contrattazione collettiva eventualmente applicabile
- II. valutare – anche assieme alle altre funzioni aziendali competenti, l’opportunità di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del Segnalante, nel caso di Segnalazioni in relazioni alle quali siano accertate la malafede e/o l’intento meramente diffamatorio, confermati anche dalla infondatezza della stessa Segnalazione
- III. concordare con il Collegio Sindacale interessato da particolari Segnalazioni – riguardanti tematiche relative a denunce ex art. 2408 c.c. (denunce da parte di soci) – eventuali iniziative da intraprendere prima della chiusura della Segnalazione stessa
- IV. concordare assieme alla funzione aziendale interessata dalla Violazione, un eventuale action plan necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate, garantendo altresì il monitoraggio della sua attuazione.
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7. MISURE DI PROTEZIONE
7.1. Misure di protezione a tutela del Segnalante
Le Segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, resta impregiudicata la responsabilità penale del Segnalante qualora una Segnalazione integri il reato di calunnia o di diffamazione o altre fattispecie di reato e salvi i casi di non punibilità di cui al Decreto Whistleblowing richiamati nel presente Par. 7.1. e al Par. 7.2.
Il Decreto Whistleblowing prevede le seguenti misure di protezione nei confronti del Segnalante e dei Soggetti Collegati:
– divieto di ritorsione in ragione di una Segnalazione;
– misure di sostegno, che consistono in informazioni, assistenza, consulenza a titolo gratuito da parte di enti del terzo settore indicati in un elenco disponibile sul sito dell’ANAC in merito alle modalità di segnalazione e alle previsioni normative in favore del Segnalante e della Persona Coinvolta;
– protezione dalle ritorsioni, che comprende: la possibilità di comunicare all’ANAC le ritorsioni che si ritiene di aver subito a seguito di una Segnalazione; la previsione di nullità degli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione, da far valere anche in sede giudiziaria;
– limitazioni di responsabilità in caso di rivelazione (o diffusione) di violazioni coperte da obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali oppure di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, se al momento della rivelazione (o diffusione) vi fossero fondati motivi per ritenere che la stessa fosse necessaria per svelare la Violazione; e sussistessero le condizioni di cui al successivo paragrafo 7.2;
– limitazioni di responsabilità, salvo che il fatto costituisca reato, per l’acquisizione delle informazioni sulle Violazioni o per l’accesso alle stesse;
– sanzioni (come riportate nella presente Procedura, all’interno del Par. 10).
7.2. Condizioni per l’applicazione delle misure di protezione
Le misure di protezione sopra elencate si applicano al Segnalante e ai Soggetti Collegati a condizione che:
– al momento della Segnalazione, l’autore della Segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle Violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell’ambito di applicazione del Decreto Whistleblowing (come richiamato dal Par. 3 della presente Procedura);
– la Segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.
Le misure di protezione trovano applicazione anche in caso di Segnalazione Anonima, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni. In particolare, per ritorsioni si intendono le fattispecie previste dall’art. 17 del Decreto Whistleblowing, tra cui le seguenti fattispecie, che si riportano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) il mutamento di funzioni;
- c) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- d) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- e) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.
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OBBLIGHI DI RISERVATEZZA RELATIVI ALL’IDENTITA’ DEL SEGNALANTE
Fatti salvi gli ulteriori obblighi di riservatezza previsti dal Decreto Whistleblowing si ricorda che l’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del GDPR. È opportuno considerare, inoltre, i seguenti obblighi specifici di riservatezza: nel procedimento penale → l’identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti di cui all’art. 329 c.p.p.; nel procedimento disciplinare →
- a) l’identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
- b) qualora la contestazione disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell’identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, è dato avviso al Segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.
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9. DATA PROTECTION
Il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle Segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma del GDPR e del Codice Privacy. La Società ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati L’esercizio dei diritti da parte della Persona Coinvolta (incluso il diritto di accesso) potrà essere esperito, pertanto, nei limiti in cui la legge applicabile lo consente e successivamente ad un’analisi da parte degli organismi preposti, al fine di contemperare l’esigenza di tutela dei diritti degli individui con la necessità di contrasto e prevenzione delle violazioni delle regole di buona gestione societaria ovvero delle normative applicabili in materia. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se raccolti, devono essere cancellati immediatamente.
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10. SANZIONI
È soggetto a sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) chiunque si renda responsabile di una delle seguenti condotte:
- – compimento di atti di ritorsione ai danni del Segnalante o delle Persone Collegate in relazione a Segnalazioni;
- – ostacolo o tentato ostacolo all’effettuazione della Segnalazione;
- – violazione degli obblighi di riservatezza previsti dalla Procedura e dal Decreto Whistleblowing; • mancata istituzione dei canali di Segnalazione secondo i requisiti previsti dal Decreto Whistleblowing;
- – mancata adozione di una procedura per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni o mancata conformità della stessa al Decreto Whistleblowing;
- – mancata verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.
È prevista una sanzione disciplinare nei confronti del Segnalante quando (fuori da specifici casi previsti dal Decreto Whistleblowing) è accertata in capo allo stesso: (i) anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria ovvero (ii) la responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave (iii) ai sensi del Decreto Whistleblowing, nel caso sub (ii) è prevista anche l’applicazione di sanzioni pecuniarie da 500 a 2.500 euro da parte dell’ANAC.
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11. CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNA
Il Segnalante può effettuare una segnalazione esterna tramite il canale istituito e accessibile sul sito dell’ANAC delle seguenti violazioni:
- I. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- II. atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea;
- III. atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- IV. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri precedenti.
Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l’ANAC può avvenire solo se:
– il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
– il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
– il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito ovvero la Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
– il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l’interesse pubblico.
Per l’utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell’ANAC.
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12. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro e pubblicate anche in una sezione dedicata del sito internet aziendale. Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione di un dipendente. La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.