CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

13

Visualizza e scarica in formato PDF :

   —   

Informativa privacy – FORNITORI

 


REV 1 – 01/2020

 

1. GENERALITÀ

L’Ufficio Acquisti ha la responsabilità di inviare al FORNITORE tutti i documenti e tutte le informazioni necessarie a definire chiaramente, senza ambiguità o possibilità di erronee interpretazioni, i requisiti dei prodotti che si intendono acquistare, compresa la documentazione riguardante le CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ed il REGOLAMENTO DI FORNITURA.

L’ordine d’acquisto, quando necessario ed attuabile, deve in particolare:

Identificare le caratteristiche ed i requisiti in modo inequivocabile;

-fare riferimento a ben definite specifiche, cataloghi, disegni, capitolati, norme, procedure o altri documenti pertinenti;

-definire, quando necessario, i metodi di verifica, controllo e collaudo con relative tolleranze, criteri di accettazione o rifiuto e metodi di qualificazione del prodotto;

-definire i termini contrattuali non compresi nelle condizioni generali di fornitura.

1.1 Requisiti e caratteristiche del prodotto acquistato: Il FORNITORE è tenuto a consegnare all’AZIENDA prodotti conformi alle prescrizioni richieste da specifiche, disegni, capitolati, etc., citati nell’Ordine d’Acquisto, che rappresenta il documento ufficiale tra le parti dal punto di vista contrattuale.

Qualora il FORNITORE non ritenesse chiare e sufficienti tali prescrizioni, è tenuto a chiedere all’AZIENDA ulteriori indicazioni.

Il FORNITORE sarà ritenuto responsabile delle eventuali non conformità dei prodotti forniti secondo le normative vigenti e secondo quanto previsto nelle condizioni generali di fornitura.

1.2 Imballo e modalità di consegna: Il FORNITORE deve consegnare i prodotti imballati e confezionati secondo le modalità citate nell’Ordine d’Acquisto o in relativa specifica dell’AZIENDA. In ogni caso, anche se non specificato, l’imballo deve essere tale da garantire la perfetta conservazione del prodotto acquistato sia durante il trasporto che il successivo immagazzinamento in AZIENDA e deve rispettare la compatibilità ambientale e le norme di Sicurezza.

La consegna deve avvenire sempre a mezzo del Trasportatore indicato sull’Ordine d’Acquisto.

 

2. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

2.1 Condizioni del contratto

2.1.1 Il rapporto di fornitura è regolato dalle presenti CONDIZIONI GENERALI e dal REGOLAMENTO DI FORNITURA, salvo deroghe specifiche disposte per iscritto o espresse modifiche alle condizioni generali stesse. Nel caso di modifiche alle condizioni generali queste divengono valide dal momento della formale sottoscrizione delle stesse da parte del FORNITORE.

2.2. Ordini

2.2.1 Gli ordini formulati dal COMMITTENTE per iscritto, via telefax o anticipati verbalmente per telefono sono intesi sempre integrati dalle presenti CONDIZIONI GENERALI e dal REGOLAMENTO DI FORNITURA.

La conferma d’ordine da parte del FORNITORE deve essere inviata al COMMITTENTE entro 3 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine: l’invio di questa comporta l’adesione alle presenti condizioni per quanto applicabile.

2.2.2 Le caratteristiche tecniche specificate dal COMMITTENTE nell’ordine (o in altro documento ad esso conseguente) per i prodotti oggetto della fornitura fanno parte  integrante  del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell’art. 1497 del Codice Civile.

2.2.3 Il FORNITORE non può apportare ai prodotti oggetto di fornitura alcuna modifica rispetto a tali specifiche tecniche senza formale autorizzazione del COMMITTENTE.

2.2.4 Il COMMITTENTE non riconosce condizioni riportate in lettere o conferme d’ordine o fatture del FORNITORE che non siano state preventivamente accettate formalmente dal COMMITTENTE stesso.

 

3. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, SEGRETEZZA ED ESCLUSIVA

3.1 Documenti, disegni, dati e informazioni (sia su supporto cartaceo che informatico) che vengono consegnati al FORNITORE rimangono di esclusiva proprietà del COMMITTENTE.

Pertanto il FORNITORE si impegna a non riprodurli o divulgarli a terzi e ad assumere le opportune cautele nei confronti del proprio personale per garantirne la tutela.

3.2 Il COMMITTENTE è proprietario dei disegni e di qualsiasi documento utilizzato dal FORNITORE per realizzare il prodotto. Il FORNITORE si impegna ad identificare e conservare adeguatamente materiali e documenti e a restituirli al COMMITTENTE alla fine del rapporto di fornitura.

 

4. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBCONTRATTO

4.1 L’ordine d’acquisto non può essere ceduto dal FORNITORE a terzi (sub-fornitura), né in parte ne completamente, senza formale autorizzazione del COMMITTENTE.

 

5. CONSEGNE

5.1 Il termine di consegna e la quantità indicate nell’ordine sono da ritenersi quale termine essenziale a norma dell’art. 1457 del Codice Civile. In caso di ritardo, il FORNITORE deve immediatamente segnalare e concordare con l’Ufficio Acquisti nuovi termini.

5.2 Qualora il ritardo, se non preventivamente autorizzato (vedasi 5.1), si protragga oltre 10 giorni lavorativi complessivi, il COMMITTENTE ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione a mezzo telefax. Il COMMITTENTE si riserva di addebitare eventuali danni accertati.

5.3 In caso di ritardo il COMMITTENTE si riserva la facoltà di ritardare i pagamenti dei prodotti attesi.

5.4 Variazioni parziali o ripartite sono ammesse solo dopo formale autorizzazione da parte del COMMITTENTE.

5.5 Il FORNITORE riporterà sulla bolla di consegna il riferimento all’ordine emesso dal COMMITTENTE, inoltre riporterà il numero di codice articolo indicato dal COMMITTENTE insieme alla descrizione dei beni. Specificherà inoltre se la consegna è “a saldo” o ” in acconto”.

 

6. PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile a fronte degli accordi in merito.

6.2 Il corrispettivo verrà pagato dal COMMITTENTE al FORNITORE secondo le modalità e le tempistiche ripariate sull’Ordine d’ Acquisto.

 

7. TRASPORTO

7.1 La fornitura, quando non concordato diversamente, viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del FORNITORE, anche quando il vettore sia stato indicato dal COMMITTENTE.

 

8. GARANZIE

8.1 Il FORNITORE garantisce la piena conformità della fornitura alle specifiche tecniche concordate con il COMMITTENTE. Garantisce, inoltre, la realizzazione a regola d’arte della fornitura ed il rispetto di tutte le norme tecniche applicabili e delle disposizioni di legge e Direttive CEE in materia di Sicurezza e Compatibilità ambientale.

8.2 La garanzia della fornitura per vizi e difetti ( a norma dell’art. 1490 del Codice Civile) e per il buon funzionamento ( a norma dell’art. 1512 del Codice Civile) ha una durata, se non diversamente concordata con l’Ufficio Acquisti, di 12 mesi decorrenti dalla consegna.

8.3 Il COMMITTENTE si impegna a denunciare i vizi o difetti, assenza di qualità essenziali o pattuite, o mal funzionamenti che possono tuttavia avvenire in tempi molto differenti rispetto alla data di ricevimento.

8.4 Il FORNITORE, a fronte delle garanzie sopra indicate, è tenuto, a scelta del COMMITTENTE, alternativamente a:

  1. a) ritirare e ripartire o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati entro 5 giorni lavorativi dalla data di avviso della difettosità. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione, rimangono a carico del FORNITORE. Quando applicabile, su richiesta del COMMITTENTE, la garanzia copre anche i prodotti venduti e consegnati dal COMMITTENTE ai propri Clienti.
  2. b) riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto e al danno arrecato. La determinazione dell’entità della riduzione viene affidata, in caso di controversia, ad un perito nominato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, ad un arbitro unico nominato dal Consiglio Arbitrale della ” Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale “di Milano entro 10 giorni dalla richiesta di nomina avanzata da una delle parti.

8.5 La scelta di cui sopra deve essere notificata dal COMMITTENTE al FORNITORE entro 30 giorni dalla scoperta del vizio o difetto.

8.6 Il FORNITORE è tenuto a rispondere delle difettosità dei prodotti forniti (componenti o sotto sistemi) secondo gli obblighi cui il COMMITTENTE è tenuto a rispondere nei confronti del consumatore/ utente finale a norma del D.P.R. n. 224/1988.

 

9. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

9.1 Nell’ottica del miglioramento continuo per la Qualità Totale, il FORNITORE si impegna ad assicurare adeguati provvedimenti per l’attuazione, il mantenimento ed il miglioramento continuo di un Sistema Qualità aziendale conforme alla Norma applicabile della serie UNI -EN – ISO 9000. Il FORNITORE si impegna a concordare, quando necessario, opportuni Piani di Miglioramento della Qualità con il COMMITTENTE. Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, le azioni intraprese presso il FORNITORE.

9.2 Il COMMITTENTE ed i suoi Clienti si riservano la facoltà di verificare la conformità delle forniture direttamente presso il FORNITORE oppure in fase di ricevimento presso il COMMITTENTE.

In ogni caso questi controlli:

a) non sollevano il FORNITORE dalla responsabilità di fornire prodotti conformi alle specifiche;
b) non escludono la possibilità di eventuali successivi e giustificati rifiuti da parte del COMMITTENTE e/o del Cliente finale;
c) non possono essere utilizzati come prova dell’efficacia del controllo della qualità eseguito dal FORNITORE.

 

10. LEGGI APPLICABILI

10.1 Ogni contratto di fornitura è sottoposto, oltre alle presenti condizioni generali, alla legge Italiana.

10.2 Foro esclusivo competente in via esclusiva è quello di MILANO. Il COMMITTENTE si riserva la facoltà di intervenire anche presso il foro del FORNITORE.

 

11. ACCETTAZIONE DEL FORNITORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il FORNITORE dichiara di aver letto e di accettare formalmente tutte le clausole di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

 


REV 1 – 01/2020

REGOLAMENTO DI FORNITURA

1. RICEVIMENTO MERCI

– La merce si intende ricevuta con riserva di verifica della Quantità e della Qualità.

– Le merci relative all’ordine potranno essere ricevute solo se accompagnate dalla Bolla di Accompagnamento Merci e/o Fattura completa di dati secondo la legge vigente.

Ogni bolla di accompagnamento deve indicare:

a) il numero, la posizione e la data dell’ordine a fronte del quale avviene la consegna;
b) il codice dell’AZIENDA di ogni singola parte nonché la descrizione e la relativa quantità;
e) la dizione” in acconto” o” a saldo” riferita ad ogni singola voce;
d) il numero e la data della bolla di accompagnamento dell’AZIENDA nel caso di materiale inviato in conto lavorazione, di attrezzature ricevute in prestito d’uso, o merce ritornata per riscontrata non conformità all’ordine.

Il materiale deve pervenire con imballo idoneo.

Il materiale va consegnato tassativamente ai magazzini di destinazione dell’AZIENDA come richiesto sull’ordine e/o sulla bolla.

 

2. IMBALLAGGIO

I materiali impiegati, le modalità di imballaggio, debbono rispettare le Norme Vigenti dell’Igiene, Sicurezza e Compatibilità Ambientale.

La scelta delle confezioni spetta al FORNITORE a meno di imballi speciali richiamati nella documentazione associata.

Il FORNITORE deve garantire che i prodotti forniti siano facilmente immagazzinabili e maneggiabili grazie alla relativa confezione (scatole, bancali, ecc.).

A tal fine il materiale deve pervenire in confezioni di peso inferiore a 20 Kg; il materiale ingombrante deve essere consegnato su appositi bancali.

I prodotti devono essere posti negli imballi o sui bancali in modo da:

  • Evitare che i prodotti più pesanti danneggino quelli più leggeri,
  • Riempire il volume degli imballi in modo da evitare lo spostamento dei prodotti e lo schiacciamento dei cartoni durante il trasporto,
  • Garantire una quantità costante dei pezzi per ogni confezione (quando si tratta di più confezioni di uguale prodotto),
  • Facilitare lo scarico dei prodotti al ricevimento.

Nel caso che gli imballi dovessero risultare non conformi a quanto sopra citato o danneggiati, l’AZIENDA si riserva il diritto di respingere la fornitura anche nel caso che i prodotti contenuti fossero integri.

Salvo quanto diversamente stabilito dall’ordine, le spese di imballaggio sono a carico del FORNITORE.

I danni derivati da imballaggio inadeguato o da incuria di chi spedisce, saranno a carico del FORNITORE.

Su ogni singola confezione deve essere sempre presente un’etichetta con riportati i seguenti dati:

  • Nome FORNITORE,
  • Codice AZIENDALE,
  • Numero ordine,
  • Quantità consegnata

Il FORNITORE si impegna, qualora l’AZIENDA ne faccia richiesta, a ritirare gli imballi da Lui impiegati nelle Sue forniture.

 

3. MATERIALI FORNITI IN CONTO LAVORO

Tutti i materiali consegnati, in conto lavoro, saranno usati dal FORNITORE esclusivamente per lo scopo espressamente richiesto dall’AZIENDA.

Il FORNITORE è tenuto a verificare il tipo, l’integrità e la qualità dei materiali all’atto del ricevimento. Eventuali errori e danneggiamenti da trasporto, devono essere immediatamente fatti notare al vettore e contemporaneamente segnalati all’AZIENDA.

Le differenze nei pesi e nei quantitativi inviati ed eventuali difetti riscontrabili ad un primo esame, devono essere immediatamente segnalati all’AZIENDA.

I materiali dovranno essere movimentati ed immagazzinati, da parte del FORNITORE, in modo da garantirne lo stato di conservazione.

Al completamento del lavoro richiesto o alla chiusura dell’ordine, i materiali eccedenti saranno resi all’AZIENDA qualora la stessa ne faccia richiesta.

 

4. ATTREZZATURE Le attrezzature di proprietà dell’AZIENDA consegnate in prestito d’uso al FORNITORE per l’esecuzione di ordini, devono essere mantenute in ottimo stato di conservazione, messe a disposizione per la taratura (qualora prevista), utilizzate propriamente ed impiegate esclusivamente per l’evasione di ordini.

L’AZIENDA addebiterà al FORNITORE gli eventuali costi di riparazione causati da insufficiente manutenzione o da uso improprio degli attrezzi stessi, dandone adeguata documentazione.

L’AZIENDA si riserva il diritto di richiederne la restituzione in ogni momento.

 

5. ECCEDENZE E INSUFFICIENZE DEI QUANTITATIVI ORDINATI

Eventuali eccedenze rispetto ai quantitativi previsti ad ogni voce d’ordine, verranno accettati solo previo benestare espresso della Direzione Aziendale.

La eccedenza non potrà comunque mai superare il 5% della quantità ordinata.

Il corrispettivo della eccedenza che il FORNITORE non preferisse ritirare, verrà tuttavia liquidato dietro richiesta documentata del FORNITORE solo se e quando l’AZIENDA avrà necessità di ordinare una successiva fornitura del materiale con le identiche caratteristiche.

La voce d’ordine verrà considerata evasa solo quando il quantitativo consegnato dal FORNITORE, copra integralmente l’ordinato.

 

REV 1 – 01/2020

 


Visualizza e scarica in formato PDF :




RESTA INFORMATO CON FAN NEWS!

Iscriviti alla nostra newsletter
Benvenuti!

Per scaricare il catalogo devi accedere all'area riservata.

Informazioni tecniche sui prodotti
Tutti i documenti a disposizione
Per un prodotto specifico
Quale documentazione stai cercando?

Seleziona il tipo di documento che ti interessa

Entra nell'aria riservata

Per vedere tutti documenti a disposizione accedi all'area riservata

Ricerca attraverso i suggerimenti per area di prodotto

Inserisci il nome o il codice del prodotto. oppure una parola chiave

Soluzioni per la casa
Di cosa hai bisogno?

Seleziona la tipologia di soluzione che cerchi